Matrimonio/Divorzio

CELEBRZIONE MATRIMONIO IN


SPAGNA/TRASCRIZIONE/DIVORZIO



Il cittadino italiano che vuole sposarsi all'estero (come in Spagna) è esentato dall'effettuare le pubblicazioni. Si consiglia di rivolgersi preventivamente alle Autorità locali, siano esse religiose o civili (parrocchie o anagrafe), per ottenere istruzioni specifiche e l'elenco dei documenti.

Il matrimonio religioso in Spagna è concordatario e, quindi, ha automaticamente effetti civili. L'interessato che vuole celebrare matrimonio religioso deve solo rivolgersi alla parrocchia competente ed esibire i documenti che vengono richiesti in virtù del Diritto Canonico (certificato di battesimo, atto di nascita, ecc.).

Il matrimonio civile in Spagna si celebra davanti alle Autorità locali con le formalità previste dalla legislazione spagnola. Solitamente tali Autorità richiedono la capacità matrimoniale (da non confondere con il certificato individuale di stato civile) e il certificato di iscrizione consolare.

Il matrimonio sarà valido in Italia solo se conforme alla legislazione italiana vigente. Successivamente, il corrispondente certificato di matrimonio civile rilasciato dall'Anagrafe Civile Spagnola dovrà essere inviato all'Ufficio Consolare competente, ai fini della sua trascrizione in Italia. I certificati di matrimonio religioso non sono validi per la trascrizione.


Capacità matrimoniale

La Convenzione di Monaco del 1980 stabilisce che ciascuno Stato contraente si impegni a rilasciare un certificato di capacità matrimoniale quando un suo cittadino lo richieda per la celebrazione del proprio matrimonio all'estero e soddisfi, rispetto alla legge dello Stato che rilascia il certificato, le condizioni necessarie per contrarre detto matrimonio. Pertanto, i cittadini italiani residenti nella Circoscrizione Consolare di Barcellona e iscritti all'AIRE possono richiedere tale certificato per posta o di persona presso il Consolato Generale, previo appuntamento.


Documentazione per la capacità matrimoniale (cittadini italiani):


  • copia dell'atto di nascita italiano rilasciato dal Comune competente (si suggerisce di richiedere certificati di nascita internazionali rilasciati ai sensi della Convenzione di Vienna del 1976, in quanto gli estratti "anagrafici" non sono più validi tra le pubbliche amministrazioni italiane)
  • attuale certificato di residenza municipale (empadronamiento)
  • in caso di divorzio: copia della sentenza di divorzio o copia dell'atto di matrimonio con annotazione a margine dello scioglimento del matrimonio
  • fotocopia del documento di identità
  •   Modulo di richiesta
  • originale ricevuta di versamento bancario della tassa consolare (vedasi "Tasse Consolari" in www.consbarcellona.esteri.it)


Se la controparte è cittadina straniera, deve presentare:

  • copia del certificato di nascita del proprio Stato
  • copia del certificato di stato celibe emesso da parte delle Autorità del proprio Stato
  • certificato di residenza (empadronamiento)
  • in caso di divorzio: copia della sentenza di divorzio dell'atto di matrimonio con annotazione a margine dello scioglimento del matrimonio
  • copia del documento di identità nazionale (passaporto straniero)


La documentazione sarà inviata in originale e fotocopia. Per gli atti di stato civile, questo ufficio conserva gli originali.
Ricorda che devi allegare una busta affrancata con un indirizzo di ritorno, che si acquista presso l'ufficio postale.
Il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione, anche se i contraenti sono entrambi cittadini italiani.

Per maggiori informazioni, entrare in www.consbarcellona.esteri.it sotto STATO CIVILE


Scarica il modulo/dichiarazione


DIVORZIO



Le sentenze di divorzio pronunciate in uno dei Paesi dell'Unione Europea devono essere trascritte nel Comune italiano dove è trascritto l'atto del matrimonio corrispondente, per annotare a margine il divorzio.

Sul tramite, visitare la documentazione nel consolato generale di Barcellona.





TRASCRIZIONE DI MATRIMONIO



Documentazione necessaria

  1. formulario  di richiesta
  2.  certificato di matrimonio letterale,  rilasciato dall'Archivio di Stato Civile in originale corredato di traduzione. NOTA! La traduzione è richiesta solo se l'atto letterale indica che i coniugi hanno scelto il regime giuridico della separazione dei beni.
  3.  certificato di matrimonio multilingue, rilasciato dall'Ufficio del Registro Civile;
  4.  fotocopie di documenti identità dei coniugi.


  Se entrambi i coniugi sono italiani e appartengono a Comuni diversi, ognuno dei coniugi deve presentare la

  domanda e relativa documentazione, che sarà trasmessa separatamente ai due Comuni.

  NOTA: in caso di matrimonio celebrato in paesi extraeuropei, gli atti di matrimonio devono essere legalizzati e tradotti come previsto dalla legge.

  AVVERTIMENTO! La legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), ha profondamente modificato il regime patrimoniale tra coniugi in Italia, annullando quanto inizialmente previsto dall'art.   salvo che:
  1) al celebrante (cancelliere, parroco o altro ministro religioso) sia fatta apposita dichiarazione al momento della celebrazione delle nozze;
  2) viene stipulato un accordo regolamentare davanti a un notaio, prima del matrimonio (l'accordo deve essere presentato o inviato all'ufficiale dello stato civile al momento della celebrazione o della trascrizione del matrimonio);
  3) dopo il matrimonio viene stipulato davanti a un notaio un accordo regolamentare, che viene successivamente trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile con annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
  La separazione dei beni può originare anche da atto giudiziale, nei casi indicati dal legislatore, quali interdizione, incapacità, ecc: visitare per maggiori informazioni.


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